Parte Terza.

Assunzione dei depositi di titoli e dei crediti in contanti.

Articolo 8.

I depositi di titoli trovantisi presso la Cassa Postale di risparmio e i relativi crediti su conti in contanti di cittadini degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, saranno trasferiti secondo le massime seguenti.

I detentori di depositi di titoli, risp. di conti in contanti provenienti da tali depositi, in quanto non sia giŕ avvenuto saranno invitati con pubblico avviso a notificare entro un adeguato termine i loro depositi e crediti in contanti e ad autorizzare il rispettivo istituto all'assunzione, assieme colla notifica si dovrá fornire la prova della cittadinenza e del domicilio fuori del territorio della Repubblica austriaca.

Per l'appartenenza di depositi di titoli e crediti di conti in contanti delle masse ereditarie č decisiva la cittadinanzina, risp. la pertinenza, e l'ultima residenza del defunto, per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, la sede del detentore del conto.

Il credito su cdnti in contanti spettante a un deposito di titoli si considera per notificata, quando sia notificato il deposito di titoli stesso. All'atto della notifica si dovrŕ presentare il certificato di deposito (libretto di rendita). Qualora questo documento fosse andato perduto, il depositante dovrŕ rassegnare in iscritto la dichiariazione che egli risponde per tutti gli eventuali danni derivanti del trapasso del deposito. In luogo delle dichiarazioni singole dei depositanti puó anche subentrare una dichiarazione cumulativa dell'istituto designato per l'assunzione.

Gli Stati assuntori trasmetteranno alla Cassa Postale di risparmio le notifiche da essi rivedute e confermate in riguardo alle premesse del trasferimento (cittadinanza, residenza, risp. sede). La Cassa Postale di risparmio esaminerŕ le notifiche rispetto alla loro concordanza colle proprie registrazioni, eventualmente le rettificherŕ, e poscia procederŕ d'accordo coll'istituto assuntore al trapasso dei depositi e crecfiiti in contanti.

Per i depositi da trasferirsi in tal modo, l'Austria accorderŕ il permesso di libera esportazione senza falcidia per imposte o tasse d'altra specie. In proposito si dovranno anche osservare le istruzioni emanate dalla Commissione delle Riparazioni in data 31 agosto 1921, n. 1502, nonché eventuali altre istruzioni della stessa circa il trattamento dei titoli del debito prebellico, non assicurato, dell'anteriore Impero austriaco.

I titoli del prestito di guerra saratmo trasferiti col contrassegno prescritto dall'Austria per titoli in possesso nazionale degli Stati Successori.

I titoli soggetti a vincolo cauzionale saranno trasferiti solo col consenso dell'ente giuridico (autoritá amministrativa) che ha interesse alla cauzione.

I blocchi dei crediti dei conti in contanti tenuti in vecchie corone austro-ungheresi saranno aggiunti al blocco dei crediti a risparmio del rispettivo Stato e saranno quindi trattati come depositi a risparmio.

I conti in contanti tenuti in altra valuta che non sia la vecchia valuta austro-ungherese saranno trasferiti secondo la situazione nel giorno di liquidazione, della valuta nella quale sono tenuti.

Ai crediti tenuti in corone austriache stampigliate verranno aggiunti in tutti i casi gli interessi fino a questo giorno; ai crediti in altre valute saranno aggiunti gli interessi soltanto nella misura del profitto derivante della loro fruttificazione.

I depositi di titoli non notificati non godono i vantaggi del trasférimento ai sensi di questa Convenzione. I crediti non denunziati su conti in contanti che sono tenuti in vecchie corone austro-ungheresi, non vengono presi in considerazione per la copertura dei blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti a sensi della presente Convenzione.

Il trattamento dei depositi gravati da debiti lombardizzati č regolato nella parte IV.

QUARTA PARTE.

Copertura del blocco complessivo di crediti degli Stati Contraenti da ritirarsi dalla gestione della Cassa Postale di risparmio.

Articolo 9.

A copertura del blocco di crediti complessivo degli Stati contraenti da accertarsi, giusta le disposizioni contenute nella parte II e III, dovranno servire i seguenti elementi patrimoniali della Cassa Postale di risparmio:

1) in prima linea i crediti risultanti dalla chiusura dei conti della Cassa Postale di risparmio verso le amministrazioni postali degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, dopo detratti i debiti corrispondenti.

2) i titoli che giusta l'annesso elenco si trovano in effettivo possesso della Cassa Postale di risparmio per l'importo nominale complessivo di corone 110,641.560 e precisamente senza il contrasesegno usato per i titoli di possesso territor iale della Republica d'Austria. I titoli del debito prebellico del cessato Impera austriaco numerati al n. I. della lista qui acclusa saranno trasferiti con tutti i tagliandi scaduti dal 1 maggio 1919 in poi;

3) i crediti della Cassa Postale di risparmio dermanti da mutui verso pegno di titoli (mutui lombardizzati) verso quei debitori pei quali concorrono le premesse dell'art. 8 riguardo alla cittadinanza e al domicilio (sede);

4) i crediti della Cassa Postale di risparmio provenienti dal conto corrente presso la Cassa Postale di risparmio in Sarajevo;

5) i seguenti crediti iscritti nei libri della Cassa Postale di risparmio intestati in valute estere, col loro pieno valore:

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'Industrie en France.... Francs Fr.


461.977.74
  
b) Banca Commerciale Italiana, filiale di Londra... Lst.
6.728/9/5
  
c) Swiss Bank-Verein Londra Lst.
100.000
  
d) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra.... Lst.
4.833/13/9
  
e) Österreichische Länderbank, filiale Londra.... Lst.
12.839/12/9
  
f) Österreichisch-ungarische Bank.......Lst.
130.063/6/5
  
g) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra... Doll.
18.70833
  
h) Société Général de Belgique, Bruxelles.. Franchi Belgi

485.853.72
  
i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Deposito del prestito belga di ricostruzione, nom.... Franchi Belgi



6,100.000;

6) infine corone austriache stempigliate in contanti o in crediti allibrati.

Articolo 10.

1. I crediti i debiti risultanti dal bilancio della Cassa Postale di risparmio ver so le diverse amministrazioni postali degli Stati nazionali, da cedersi in conformitá all'art. 9, punto I, saranno messi in conto a copertura del blocco, separatamente per ciascun istituto nazionale al ragguaglio di corona per corona.

2. I titoli ceduti dalla Cassa Postale di risparmio in base all'art. 9, punto 2, veranno ripartiti in base al loro valore nominale, e precisamente per metŕ, nella proporzione dei blocchi dei crediti, diminuiti od aumentati a norma del punto I di questo articolo, per metŕ nella proporzione dei blocchi originari quali risultano prima del cambiamento previsto al punto I di questo articolo. A copertura dell'inporto complessivo risultante da crueste due note verranno assegnati anzitutto a ciascun istituto nazionale quei titoli per i quali il rispettivo Stato ha un iríteresse speciale, sia per la situazione dell'oggetto ipotecato, sia per la sede dello Stabilimento di emissione. L'assegnazione dei titoli ferroviari specificati al punto III dell allegato elenco dei titoli, ai quali sono interessati piú Stati nazionali, sarŕ fatta in proporzione alla lunghezza del percorso, entro il territorio di ciascuno Stato, della ferrovia che forma oggetto di garanzia. Di poi saranno distribuite proporzionatamente le singole categorie dei titoli di rendita prebellica.

I titoli di rendita prebellica del cessato Impero austriaco cosí assunti, verranno conteggiati a copertura dei blocchi secondo il loro valore nominale al ragguaglio di corona per corona. I tagliandi scaduti dal 1 maggio 1919 in poi non formano oggetto di conteggio.

Gli altri titoli verranno valutati secondo il loro valore di borsa nel giorno di liquidazione nello Stato assuntore e computati in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

3. I crediti lombardati della Cassa Postale di risparmio, menzionati all'art. 9, punto 3, saranno compresi dalla Cassa Postale di risparmio per ogni istituto assuntore, in un elen. co speciale che verrŕ esaminato dal rispectivo istituto nei riguardi della sudditanza e del domicilio (sede) dei titolari. I crediti lombardizzati della Cassa Postale di risparmio che saranno stati accertati in base alla rettifica eseguita di commune accordo saranno assunti dal rispettivo istituto nazionale assieme ai relativi osgetti di pegno. Per il computo nei blocchi di crediti dei singoli istituti assuntori, i crediti lombardizzati saranno distinti in tre gruppi secondo le categorie dei titoli lombardizzati.

I. gruppo: Saranno conteggiati sui blocchi di crediti corona per corona i crediti lombardati su titoli indigeni o su titoli appartenenti a categorie per le quali la nazionalizzazione (nostrificazione) č prevista, fino al giorno della liquidazione, sia dai Trattati di pace, sia dalla Legislazione interna dello Stato assuntore; nonchč i crediti lombardizzati su titoli, che sono estesi in una valuta di ragguaglio eguale o superiore alla valuta del paese.

II. gruppo: I crediti lombardizzati su titoli estesi in una valuta ragguaglio inferiore alla valuta del paese, saranno valutati con quell'importo che sarŕ coperto dal corso di borsa, che cnesti titoli vranno nel giorno di liquidazione nel rispettivo Stato. In caso che in questo Stato non vi fosse un corso di borsa ner tali titoli, si prenderŕ come base il corso di borsa di quello Sato sul cui territorio il titolo fu emesso, conteggiato al ragguaglio della valuta die questo Stato rispetto a quella dello Stato assuntore. Gli importi cosí calcolati verranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nerlo Stato assuntore per la conversione delle corone austro-ungariche.

III. gruppo: I crediti della Cassa Postale di risparmio lombardati su titoli di prestiti di guerra saranno valutati secondo il cambio della corona austriaca stampigliata in rapporto alla valuta del rispettivo Stato nel giorno della liquidazione; se peró il corso della corona austriaca stampigliata superasse il corso della valuta dello Stato assuntore la valutazione verrŕ fatta sulla base della valuta dello Stato assuntore; in questo caso gli importi cosi determinati saranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

Se per uno o piú prestiti lombardizzati di uno stesso debitore sono impegnati vari titoli di uno stesso gruppo, questi titoli sono da rigLardarsi come pegno comune per il debito totale. In questi casi la valutazione, e il computo nei blocchi, dei crediti cosí conglobati sarŕ effettuata secondo le norme vadevoli per il rispettivo gruppo.

La conglobazione di crediti lambardizzati di diversi gruppi sarŕ effettuata soltanto se si tratta di crediti lombardizzati del I e II guuppo. In questi casi saranno applicate ai crediti lombardizzati del I e II gruppo, per quanto riguarda la valutazione od il computo cumulativo, le disposiioni fissate per il II gruppo.

4. Il credito in contocorrente verso la Cassa Postale di risparmio in Sarajevo menzionato all'art. 9, punto 4, sarŕ impiegato a coprimento per il blocco di crediti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

5. Coi crediti verso l'estero ceduti dalla Cassa Postale di risparmio in conformitŕ all'art. 9, punto 5, premessa la loro liberazione dal sequestro saranno pagati anzitutto i depositi dei cittadini di paesi che di fronte all'anteriore territorio dell'Impero austriaco furono estero nemico. Questi obblighi della Cassa Postale di risparmio dovranno essere soddisfatti come se si trattasse di debiti di un istituto austriaco. A copertura di questi obblighi, verso l'estero sarŕ messa a disposizione detla Cassa Postale cdi risparmio la parte occorrente dei crediti verso l'estero.

Le parti dei crediti esteri della Cassa Postale di risparmio non impiegate in base al precedente capoverso, saranno impiegate a ulteriore coprimento dei blocchi nazionali.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti sarŕ fatta secondo i numeri proporzionali che risulteranno moltiplicando i residui di crediti rimasti ancara scoperti col corso medio della valuta nazionale secondo il listino ufficiale della borsa di Zurigo durante gli ultimi due mesi precedenti al giorno della liquidazione.

Il computo di queste note dei crediti esteri cedute ai singoli istituti nazionali a copertura del blocco di crediti sarŕ fatto secondo il loro valore medio in valuta nazionale notato alla barsa di Zur igo nel giorno dell'accreditamento prendendo per base il ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per il cambio delle vecchie corone austriache.

6. Il residuo rimanente dopo il computo dei valori indicati nei punti 1-5 di questo articolo sarâ copexto in corone austriache stamhigliate in contanti o in crediti allibrati per un importo quintuplicato. Peró l'importo da pagarsi in questo modo non dovrŕ superare la somma di ottocento milioni (800,000.000) di corone austriache stampigliate. In questa somma saranno compresi gli importi da calcolarsi in corone austriache stampigliate in conformitŕ all'art. 16.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti si effettuerŕ secondo le disposizioni del penultimo alinea del punto 5 di questo articolo.

Articolo 11.

L'Austria si adoprerŕ per la realizzazione dei crediti che la Cassa Postale di risparmio possierle sul suo territorio specialmente verso la Banca austro-ungarica gli altri Stati contraenti si adopreranno per la realizzazione dei crediti della Cassa Postale di risparmio verso l'estero.

Quinta parte.

Disposizioni Finali.

Articolo 12.

I versamenti per la Cassa Postale di risparmio che fino all'entrata in vigore di questa convenzione non furono alla stessa assegnati per l'accreditamento sui conti, saranno rimborsati all'avente diritto da parte dell'amministrazione postale alla quale ora appartiene l'ufficio che ricevette il versamento.

Gli ordini di pagamento della Cassa Postale di risparmio, che fino alla data predetta saranno rimasti ineseguiti, verranno ad essa rimessi per la riallibrazione degli importi assegnati; cosi pure saranno presentate alla Cassa Postale di risparmio le notifiche ancora in arretrato sul conteggio di pagamenti giŕ effettuati.

Articolo 13.

Gli Stati contraenti si obbligano di conservare tutti gli atti e documenti relativ, alla gestione dei crediti da trasferirsi per un anno dopo la campleta effetuazione del trasferimento.

Gli Stati contraenti si obbligano del pari di prestarsi reciproca, assistenza nell'eseguire i rilievi e le disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di crediti. La Cassa Postale di risparmio si incarichčrŕ di ripartire i valori indicati agli art. 9 e 10 e procederŕ in ció cli concerto cogli Stati interessati. Essa darŕ anche tutte le informazioni occorrenti e si metterŕ d'accordo nella via piú breve cen gli organi delegati da parte degli Stati contraenti.

Articolo 14.

I diritti risultanti per lo Stato polacco da questa Convenzione non soffrono alcun pregiudizio dalla Convenzione provvisoria conchiusa a suo tempo fra questo Stato e la Cassa Postale di risparmio.

I bilanci dei conti eseguiti finora fra le casse postali di risparmio in Vienna e Varsavia saranno rettificati in conformitŕ alle disposizioni di questa convenzione peró con la limitazione che col trasferimento dei crediti giŕ conteggiati non possa piú intervenire una eventuale diminuzione del blocco giŕ assunto.

Articolo 15.

Nel caso che in seguito alla ripartizione definitiva del debito prebellico non assicurato la quota parte attribuita all'Austria di una delle categorie di detto debito fosse maggiore della parte contrassegnata come austriaca, i titoli delle relative categorie del debito dello Stato consegnati agli altri Stati contraenti in esecuzione dei punti 2 degli art. 9 e 10 di questa Convenzione saranno scambiati nello stesso nominale verso titoli non stampigliati di quelle categorie del debito prebellico non assicurato nelle quali la parte contrasseguata come austriaca supera la quota.

Articolo 16.

Per il trasferimento dei Crediti la Cassa Postale di risparmio calcolera soltanto le tasse fissate nel suo regolamento d'affari e le diffalcherŕ dal credito in occasione della liquidazione.

Il pagamento delle tasse e spese derivanti dal trasferimerto dei depositi di titoli che non saranno coperte dai relativi crediti in contanti si effettuerŕ mediante computo in corone austriache stampigliate a sensi dell'art. 10 punto 6 della presente convenzione.

Articolo 17.

Coll'attuazione di guesta Convenzione, per la cui esecuzione da parte della Cassa Postale di risparmio la Repubblica d'Austria assume la garanzia, si estingue la garanzia statale prevista all'art. 1 della legge 28 maggio 1882 R. G. Bl. N. 56.

Articolo 18.

Questa Convenzione va considerata soltanto come una regolazione finanziaria particolare stipulata ai sensi dell'art. 215 del'Trattato di San Germanno unicamente per la vecchia gestione austriaca della Cassa Postale di risparmio. Questa regolazione non crea pertanto alcun pregiudizio per altre regolazioni finanziarie e non tange nessun'altra disposizione del predetto Trattato. Con ció gli Stati contraenti rinunciano in questa materia al diritto previsto all'art. 215 di far appello alla Commissione delle riparazioni.

Articolo 19.

Se nell' esecuzione di questa Convenzione sorgesser o delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse giŕ istituita per l'appianamento di controversie interstaialima corte arbitrale stabile generale sarŕ nominate un apposito Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale si compone di un membro delegato dalla Repubblica d'Austria e di uno nominato di commune accordoda uno degli Stati contraenti che non sarŕ gia rappresentanto da un membro nel Tribunale arbitrale.

In caso che i due arbitri non potessero aoccordar si per la norríina del presidnete, questi sarŕ eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del Tribunale arbitrale č Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione ai casi presentati per la decisione. Le quote parti delle spese suddette spettanti ai singoli interessati saranno stabilite di caso in caso dal Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarŕ convocato a richiesta di ogni Stato contraente e deciderŕ a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

La decisione del Tribunale arbitrale č impegnativa per gli Stal interessati e contro la stessa non č piú ammesso ricorso.

Articolo 20.

La presente Convenzione sarŕ ratificata.

Le ratifiche saranno communicate dagli Stati interessati, al piú presto possible, al Governo Italiano. Il Governo Italiano ne darŕ cotnmunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli Archivi del Governo Italiano.

La presente Convenzione entrerŕ in vigore dopo che tutti gli Stati contraenti avranno communicate le loro ratifiche. Appena pervenute tutte le ratifiche, sarŕ redatto un apposito processe verbale, la data del quale sarŕ anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il sei Aprile Millenovecentoventidue, in italiano, in francese ed in tedesco. Il testo italiano e francese faranno etualmente fede. In caso di divergenza sarŕ consultato il testo tedesco, e in questo caso, fara fede quello dei due testi italiano o francese ehe é conforme al testo tedesco.

Fatto in un solo esemplare che rimarrá depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno trasinesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austia:

Rémi Kwiatkowski.

La Cechoslovacchia:

Vlastimil Kybal.

L'Italia:

Imperiali.

La Polonia:

Maciej Loret.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

Dr. Rybar.

La Romania:

Ef. Antonesco.


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