I depositi di titoli trovantisi presso la Cassa
Postale di risparmio e i relativi crediti su conti in contanti
di cittadini degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, saranno
trasferiti secondo le massime seguenti.
I detentori di depositi di titoli, risp. di
conti in contanti provenienti da tali depositi, in quanto non
sia giŕ avvenuto saranno invitati con pubblico avviso a
notificare entro un adeguato termine i loro depositi e crediti
in contanti e ad autorizzare il rispettivo istituto all'assunzione,
assieme colla notifica si dovrá fornire la prova della
cittadinenza e del domicilio fuori del territorio della Repubblica
austriaca.
Per l'appartenenza di depositi di titoli e
crediti di conti in contanti delle masse ereditarie č decisiva
la cittadinanzina, risp. la pertinenza, e l'ultima residenza del
defunto, per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere,
la sede del detentore del conto.
Il credito su cdnti in contanti spettante a
un deposito di titoli si considera per notificata, quando sia
notificato il deposito di titoli stesso. All'atto della notifica
si dovrŕ presentare il certificato di deposito (libretto
di rendita). Qualora questo documento fosse andato perduto, il
depositante dovrŕ rassegnare in iscritto la dichiariazione
che egli risponde per tutti gli eventuali danni derivanti del
trapasso del deposito. In luogo delle dichiarazioni singole dei
depositanti puó anche subentrare una dichiarazione cumulativa
dell'istituto designato per l'assunzione.
Gli Stati assuntori trasmetteranno alla Cassa
Postale di risparmio le notifiche da essi rivedute e confermate
in riguardo alle premesse del trasferimento (cittadinanza, residenza,
risp. sede). La Cassa Postale di risparmio esaminerŕ le
notifiche rispetto alla loro concordanza colle proprie registrazioni,
eventualmente le rettificherŕ, e poscia procederŕ
d'accordo coll'istituto assuntore al trapasso dei depositi e crecfiiti
in contanti.
Per i depositi da trasferirsi in tal modo,
l'Austria accorderŕ il permesso di libera esportazione
senza falcidia per imposte o tasse d'altra specie. In proposito
si dovranno anche osservare le istruzioni emanate dalla Commissione
delle Riparazioni in data 31 agosto 1921, n. 1502, nonché
eventuali altre istruzioni della stessa circa il trattamento dei
titoli del debito prebellico, non assicurato, dell'anteriore Impero
austriaco.
I titoli del prestito di guerra saratmo trasferiti
col contrassegno prescritto dall'Austria per titoli in possesso
nazionale degli Stati Successori.
I titoli soggetti a vincolo cauzionale saranno
trasferiti solo col consenso dell'ente giuridico (autoritá
amministrativa) che ha interesse alla cauzione.
I blocchi dei crediti dei conti in contanti
tenuti in vecchie corone austro-ungheresi saranno aggiunti al
blocco dei crediti a risparmio del rispettivo Stato e saranno
quindi trattati come depositi a risparmio.
I conti in contanti tenuti in altra valuta
che non sia la vecchia valuta austro-ungherese saranno trasferiti
secondo la situazione nel giorno di liquidazione, della valuta
nella quale sono tenuti.
Ai crediti tenuti in corone austriache stampigliate
verranno aggiunti in tutti i casi gli interessi fino a questo
giorno; ai crediti in altre valute saranno aggiunti gli interessi
soltanto nella misura del profitto derivante della loro fruttificazione.
I depositi di titoli non notificati non godono
i vantaggi del trasférimento ai sensi di questa Convenzione.
I crediti non denunziati su conti in contanti che sono tenuti
in vecchie corone austro-ungheresi, non vengono presi in considerazione
per la copertura dei blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti
a sensi della presente Convenzione.
Il trattamento dei depositi gravati da debiti
lombardizzati č regolato nella parte IV.
A copertura del blocco di crediti complessivo
degli Stati contraenti da accertarsi, giusta le disposizioni contenute
nella parte II e III, dovranno servire i seguenti elementi patrimoniali
della Cassa Postale di risparmio:
1) in prima linea i crediti risultanti dalla
chiusura dei conti della Cassa Postale di risparmio verso le amministrazioni
postali degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, dopo detratti
i debiti corrispondenti.
2) i titoli che giusta l'annesso elenco si
trovano in effettivo possesso della Cassa Postale di risparmio
per l'importo nominale complessivo di corone 110,641.560 e precisamente
senza il contrasesegno usato per i titoli di possesso territor
iale della Republica d'Austria. I titoli del debito prebellico
del cessato Impera austriaco numerati al n. I. della lista qui
acclusa saranno trasferiti con tutti i tagliandi scaduti dal 1
maggio 1919 in poi;
3) i crediti della Cassa Postale di risparmio
dermanti da mutui verso pegno di titoli (mutui lombardizzati)
verso quei debitori pei quali concorrono le premesse dell'art.
8 riguardo alla cittadinanza e al domicilio (sede);
4) i crediti della Cassa Postale di risparmio
provenienti dal conto corrente presso la Cassa Postale di risparmio
in Sarajevo;
5) i seguenti crediti iscritti nei libri della
Cassa Postale di risparmio intestati in valute estere, col loro
pieno valore:
a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'Industrie en France.... Francs Fr. | 461.977.74 |
b) Banca Commerciale Italiana, filiale di Londra... Lst. | 6.728/9/5 |
c) Swiss Bank-Verein Londra Lst. | 100.000 |
d) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra.... Lst. | 4.833/13/9 |
e) Österreichische Länderbank, filiale Londra.... Lst. | 12.839/12/9 |
f) Österreichisch-ungarische Bank.......Lst. | 130.063/6/5 |
g) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra... Doll. | 18.70833 |
h) Société Général de Belgique, Bruxelles.. Franchi Belgi | 485.853.72 |
i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Deposito del prestito belga di ricostruzione, nom.... Franchi Belgi | 6,100.000; |
6) infine corone austriache stempigliate in
contanti o in crediti allibrati.
1. I crediti i debiti risultanti dal bilancio
della Cassa Postale di risparmio ver so le diverse amministrazioni
postali degli Stati nazionali, da cedersi in conformitá
all'art. 9, punto I, saranno messi in conto a copertura del blocco,
separatamente per ciascun istituto nazionale al ragguaglio di
corona per corona.
2. I titoli ceduti dalla Cassa Postale di risparmio
in base all'art. 9, punto 2, veranno ripartiti in base al loro
valore nominale, e precisamente per metŕ, nella proporzione
dei blocchi dei crediti, diminuiti od aumentati a norma del punto
I di questo articolo, per metŕ nella proporzione dei blocchi
originari quali risultano prima del cambiamento previsto al punto
I di questo articolo. A copertura dell'inporto complessivo risultante
da crueste due note verranno assegnati anzitutto a ciascun istituto
nazionale quei titoli per i quali il rispettivo Stato ha un iríteresse
speciale, sia per la situazione dell'oggetto ipotecato, sia per
la sede dello Stabilimento di emissione. L'assegnazione dei titoli
ferroviari specificati al punto III dell allegato elenco dei titoli,
ai quali sono interessati piú Stati nazionali, sarŕ
fatta in proporzione alla lunghezza del percorso, entro il territorio
di ciascuno Stato, della ferrovia che forma oggetto di garanzia.
Di poi saranno distribuite proporzionatamente le singole categorie
dei titoli di rendita prebellica.
I titoli di rendita prebellica del cessato
Impero austriaco cosí assunti, verranno conteggiati a copertura
dei blocchi secondo il loro valore nominale al ragguaglio di corona
per corona. I tagliandi scaduti dal 1 maggio 1919 in poi non formano
oggetto di conteggio.
Gli altri titoli verranno valutati secondo
il loro valore di borsa nel giorno di liquidazione nello Stato
assuntore e computati in base al ragguaglio fissato nel rispettivo
Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.
3. I crediti lombardati della Cassa Postale
di risparmio, menzionati all'art. 9, punto 3, saranno compresi
dalla Cassa Postale di risparmio per ogni istituto assuntore,
in un elen. co speciale che verrŕ esaminato dal rispectivo
istituto nei riguardi della sudditanza e del domicilio (sede)
dei titolari. I crediti lombardizzati della Cassa Postale di risparmio
che saranno stati accertati in base alla rettifica eseguita di
commune accordo saranno assunti dal rispettivo istituto nazionale
assieme ai relativi osgetti di pegno. Per il computo nei blocchi
di crediti dei singoli istituti assuntori, i crediti lombardizzati
saranno distinti in tre gruppi secondo le categorie dei titoli
lombardizzati.
I. gruppo: Saranno conteggiati sui blocchi
di crediti corona per corona i crediti lombardati su titoli indigeni
o su titoli appartenenti a categorie per le quali la nazionalizzazione
(nostrificazione) č prevista, fino al giorno della liquidazione,
sia dai Trattati di pace, sia dalla Legislazione interna dello
Stato assuntore; nonchč i crediti lombardizzati su titoli,
che sono estesi in una valuta di ragguaglio eguale o superiore
alla valuta del paese.
II. gruppo: I crediti lombardizzati su titoli
estesi in una valuta ragguaglio inferiore alla valuta del paese,
saranno valutati con quell'importo che sarŕ coperto dal
corso di borsa, che cnesti titoli vranno nel giorno di liquidazione
nel rispettivo Stato. In caso che in questo Stato non vi fosse
un corso di borsa ner tali titoli, si prenderŕ come base
il corso di borsa di quello Sato sul cui territorio il titolo
fu emesso, conteggiato al ragguaglio della valuta die questo Stato
rispetto a quella dello Stato assuntore. Gli importi cosí
calcolati verranno computati nei blocchi in base al ragguaglio
fissato nerlo Stato assuntore per la conversione delle corone
austro-ungariche.
III. gruppo: I crediti della Cassa Postale
di risparmio lombardati su titoli di prestiti di guerra saranno
valutati secondo il cambio della corona austriaca stampigliata
in rapporto alla valuta del rispettivo Stato nel giorno della
liquidazione; se peró il corso della corona austriaca stampigliata
superasse il corso della valuta dello Stato assuntore la valutazione
verrŕ fatta sulla base della valuta dello Stato assuntore;
in questo caso gli importi cosi determinati saranno computati
nei blocchi in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato
per la conversione delle corone austro-ungariche.
Se per uno o piú prestiti lombardizzati
di uno stesso debitore sono impegnati vari titoli di uno stesso
gruppo, questi titoli sono da rigLardarsi come pegno comune per
il debito totale. In questi casi la valutazione, e il computo
nei blocchi, dei crediti cosí conglobati sarŕ effettuata
secondo le norme vadevoli per il rispettivo gruppo.
La conglobazione di crediti lambardizzati di
diversi gruppi sarŕ effettuata soltanto se si tratta di
crediti lombardizzati del I e II guuppo. In questi casi saranno
applicate ai crediti lombardizzati del I e II gruppo, per quanto
riguarda la valutazione od il computo cumulativo, le disposiioni
fissate per il II gruppo.
4. Il credito in contocorrente verso la Cassa
Postale di risparmio in Sarajevo menzionato all'art. 9, punto
4, sarŕ impiegato a coprimento per il blocco di crediti
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.
5. Coi crediti verso l'estero ceduti dalla
Cassa Postale di risparmio in conformitŕ all'art. 9, punto
5, premessa la loro liberazione dal sequestro saranno pagati anzitutto
i depositi dei cittadini di paesi che di fronte all'anteriore
territorio dell'Impero austriaco furono estero nemico. Questi
obblighi della Cassa Postale di risparmio dovranno essere soddisfatti
come se si trattasse di debiti di un istituto austriaco. A copertura
di questi obblighi, verso l'estero sarŕ messa a disposizione
detla Cassa Postale cdi risparmio la parte occorrente dei crediti
verso l'estero.
Le parti dei crediti esteri della Cassa Postale
di risparmio non impiegate in base al precedente capoverso, saranno
impiegate a ulteriore coprimento dei blocchi nazionali.
La ripartizione di questa copertura sui blocchi
di crediti sarŕ fatta secondo i numeri proporzionali che
risulteranno moltiplicando i residui di crediti rimasti ancara
scoperti col corso medio della valuta nazionale secondo il listino
ufficiale della borsa di Zurigo durante gli ultimi due mesi precedenti
al giorno della liquidazione.
Il computo di queste note dei crediti esteri
cedute ai singoli istituti nazionali a copertura del blocco di
crediti sarŕ fatto secondo il loro valore medio in valuta
nazionale notato alla barsa di Zur igo nel giorno dell'accreditamento
prendendo per base il ragguaglio fissato nel rispettivo Stato
per il cambio delle vecchie corone austriache.
6. Il residuo rimanente dopo il computo dei
valori indicati nei punti 1-5 di questo articolo sarâ copexto
in corone austriache stamhigliate in contanti o in crediti allibrati
per un importo quintuplicato. Peró l'importo da pagarsi
in questo modo non dovrŕ superare la somma di ottocento
milioni (800,000.000) di corone austriache stampigliate. In questa
somma saranno compresi gli importi da calcolarsi in corone austriache
stampigliate in conformitŕ all'art. 16.
La ripartizione di questa copertura sui blocchi
di crediti si effettuerŕ secondo le disposizioni del penultimo
alinea del punto 5 di questo articolo.
L'Austria si adoprerŕ per la realizzazione
dei crediti che la Cassa Postale di risparmio possierle sul suo
territorio specialmente verso la Banca austro-ungarica gli altri
Stati contraenti si adopreranno per la realizzazione dei crediti
della Cassa Postale di risparmio verso l'estero.
I versamenti per la Cassa Postale di risparmio
che fino all'entrata in vigore di questa convenzione non furono
alla stessa assegnati per l'accreditamento sui conti, saranno
rimborsati all'avente diritto da parte dell'amministrazione postale
alla quale ora appartiene l'ufficio che ricevette il versamento.
Gli ordini di pagamento della Cassa Postale
di risparmio, che fino alla data predetta saranno rimasti ineseguiti,
verranno ad essa rimessi per la riallibrazione degli importi assegnati;
cosi pure saranno presentate alla Cassa Postale di risparmio le
notifiche ancora in arretrato sul conteggio di pagamenti giŕ
effettuati.
Gli Stati contraenti si obbligano di conservare
tutti gli atti e documenti relativ, alla gestione dei crediti
da trasferirsi per un anno dopo la campleta effetuazione del trasferimento.
Gli Stati contraenti si obbligano del pari
di prestarsi reciproca, assistenza nell'eseguire i rilievi e le
disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di
crediti. La Cassa Postale di risparmio si incarichčrŕ
di ripartire i valori indicati agli art. 9 e 10 e procederŕ
in ció cli concerto cogli Stati interessati. Essa darŕ
anche tutte le informazioni occorrenti e si metterŕ d'accordo
nella via piú breve cen gli organi delegati da parte degli
Stati contraenti.
I diritti risultanti per lo Stato polacco da
questa Convenzione non soffrono alcun pregiudizio dalla Convenzione
provvisoria conchiusa a suo tempo fra questo Stato e la Cassa
Postale di risparmio.
I bilanci dei conti eseguiti finora fra le
casse postali di risparmio in Vienna e Varsavia saranno rettificati
in conformitŕ alle disposizioni di questa convenzione peró
con la limitazione che col trasferimento dei crediti giŕ
conteggiati non possa piú intervenire una eventuale diminuzione
del blocco giŕ assunto.
Nel caso che in seguito alla ripartizione definitiva
del debito prebellico non assicurato la quota parte attribuita
all'Austria di una delle categorie di detto debito fosse maggiore
della parte contrassegnata come austriaca, i titoli delle relative
categorie del debito dello Stato consegnati agli altri Stati contraenti
in esecuzione dei punti 2 degli art. 9 e 10 di questa Convenzione
saranno scambiati nello stesso nominale verso titoli non stampigliati
di quelle categorie del debito prebellico non assicurato nelle
quali la parte contrasseguata come austriaca supera la quota.
Per il trasferimento dei Crediti la Cassa Postale
di risparmio calcolera soltanto le tasse fissate nel suo regolamento
d'affari e le diffalcherŕ dal credito in occasione della
liquidazione.
Il pagamento delle tasse e spese derivanti
dal trasferimerto dei depositi di titoli che non saranno coperte
dai relativi crediti in contanti si effettuerŕ mediante
computo in corone austriache stampigliate a sensi dell'art. 10
punto 6 della presente convenzione.
Coll'attuazione di guesta Convenzione, per
la cui esecuzione da parte della Cassa Postale di risparmio la
Repubblica d'Austria assume la garanzia, si estingue la garanzia
statale prevista all'art. 1 della legge 28 maggio 1882 R. G. Bl.
N. 56.
Questa Convenzione va considerata soltanto
come una regolazione finanziaria particolare stipulata ai sensi
dell'art. 215 del'Trattato di San Germanno unicamente per la vecchia
gestione austriaca della Cassa Postale di risparmio. Questa regolazione
non crea pertanto alcun pregiudizio per altre regolazioni finanziarie
e non tange nessun'altra disposizione del predetto Trattato. Con
ció gli Stati contraenti rinunciano in questa materia al
diritto previsto all'art. 215 di far appello alla Commissione
delle riparazioni.
Se nell' esecuzione di questa Convenzione sorgesser
o delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse
giŕ istituita per l'appianamento di controversie interstaialima
corte arbitrale stabile generale sarŕ nominate un apposito
Tribunale arbitrale.
Il Tribunale arbitrale si compone di un membro
delegato dalla Repubblica d'Austria e di uno nominato di commune
accordoda uno degli Stati contraenti che non sarŕ gia rappresentanto
da un membro nel Tribunale arbitrale.
In caso che i due arbitri non potessero aoccordar
si per la norríina del presidnete, questi sarŕ eletto
a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.
La sede del Tribunale arbitrale č Vienna.
Gli Stati contraenti si obbligano di prestare
al Tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento
dei suoi compiti.
Le spese del Tribunale arbitrale saranno sopportate
dagli Stati interessati in proporzione ai casi presentati per
la decisione. Le quote parti delle spese suddette spettanti ai
singoli interessati saranno stabilite di caso in caso dal Tribunale
arbitrale.
Il Tribunale arbitrale sarŕ convocato
a richiesta di ogni Stato contraente e deciderŕ a maggioranza
di voti. Il presidente vota per ultimo.
La decisione del Tribunale arbitrale č
impegnativa per gli Stal interessati e contro la stessa non č
piú ammesso ricorso.
La presente Convenzione sarŕ ratificata.
Le ratifiche saranno communicate dagli Stati
interessati, al piú presto possible, al Governo Italiano.
Il Governo Italiano ne darŕ cotnmunicazione agli altri
Stati firmatari.
Le ratifiche saranno depositate negli Archivi
del Governo Italiano.
La presente Convenzione entrerŕ in vigore
dopo che tutti gli Stati contraenti avranno communicate le loro
ratifiche. Appena pervenute tutte le ratifiche, sarŕ redatto
un apposito processe verbale, la data del quale sarŕ anche
la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Roma, il sei Aprile Millenovecentoventidue,
in italiano, in francese ed in tedesco. Il testo italiano e francese
faranno etualmente fede. In caso di divergenza sarŕ consultato
il testo tedesco, e in questo caso, fara fede quello dei due testi
italiano o francese ehe é conforme al testo tedesco.
Fatto in un solo esemplare che rimarrá
depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie
autentiche del quale saranno trasinesse a ciascuno degli Stati
firmatari.
Per