Annexe.
Sommes nomin les en couronnes
4% Mairente avec coupons ŕ partir du 18 Mai 1919.... | 31,100.000 |
4% Julirente avec coupons ŕ partir du Ier Juillet 1919... | 10,300.000 |
4.2% Februarrente avec coupons á partir du Ier Aoűt 1919.. | 12,000.000 |
4% Österreichische Kronenrente avec coupons ŕ partir du Ier Septembre 1919..... | 28,600.000 |
82,000.000 |
5 1/4 proz. Franz Josef-Bahn-Schuld Silber, 1/1, 1/7..... | 84.800 |
5 1/4 proz. Elisabethbahn Linz-Budweis, Aktien ö. W., Silber, 1/1, 1/7...... |
26.800 |
4 proz. Franz Josef-Bahn, Prior., Em. 1884, Silber, 1/4, 1/10 | 216.400 |
3 proz. Lokaleisenbahn Ges. österr., Prior., K, 1/1, 1/7.... | 2,000.400 |
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, Konvert, fl. 1/3, 1/9....... | 1,602.800 |
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, konvert, Em. 1903, K, 1/3, 1/9.... | 387.200 |
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., B, Konvert, Silber, 1/5, 1/11....... | 1,343.600 |
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., B. Em. 1903, K, 1/5, 1/11......... | 780.600 |
4 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., Em. 1885, Silber, 1/4, 1/10....... | 65.600 |
3 proz. Staatseisenbahn-Gesellsch., Prior., Ergänzungsnetz (500 frs., 480 K), 1/3, 1/9... | 960 |
4 proz. Böhm. Nordbahn, Schuld, steuerfr., K, 1/1, 1/7... | 35.000 |
4 proz. Nordwestbahn, Schuldschr. österr. u. Südnordd. Verbindungsbahn, 1/1, 1/7... | 40.000 |
4 proz. Pilsen-Priesen Bahn, Schuld in fl. ö. W., 1/1, 1/7 | 582.000 |
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior., Em. 1885, Silber, 1/1, 1/7 | 380.600 |
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior., Em. 1895, in K, 1/1, 1/7.. | 1,830.200 |
4 proz. Mährische Grenzbahn, Prior., in K, 1/3, 1/9... | 766,200 |
4 proz. Mährische-schles. Zentral bahn, Prior., in K, 1/1, 1/7 | 3,125.600 |
4 proz. Pilsen-Priesen Bahn, Prior., 150 fl., Silber, 1/1, 1/7......... | 639.100 |
4 proz. Südnorddeutsche Verbindungsbahn, Prior., Silber, 1/1, 1/7....... | 283.200 |
4 proz. Buschtěhrader Bahn, Em. 1896, K, 1/4, 1/10.... | 108.600 |
4 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1891, Silber, 1/1, 1/7......... | 51.000 |
3 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1893, K, 1/1, 1/7 | 1.600 |
4 proz. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, Em. 1889, zur Konv. eingereicht, Silber, 1/1, 1/7 | 427,200 |
4 proz. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, österr. Str., Em. 1889, zur Konv. eingereicht, Silber, 1/1, 1/7........ | 157.200 |
3 1/2proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2 j., in K, verl., 1/3, 1/9 | 142.400 |
3 1/2proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2j., in K, 1/6, 1/12.. | 185.400 |
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 50j., verl., ö. W., 1/5, 1/11..... | 120.800 |
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78j., verl. in K, 1/2, 1/8..... | 150.200 |
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78j., verl. in K, 1/5, 1/11..... | 130.000 |
4 proz. Böhm. Landesbank, Meliorations-Schuldsch., 78j., verl. in K, 1/2, 1/8..... | 368.000 |
4 proz. Böhm. Landesbank, Eisenbahn-Schuld, in K, 78j., verl., 1/3, 1/9........ | 257.000 |
4 proz. Mähr. Hypothekenbank,. 54 1/2j., verl., ö. W., 1/2, 1/8 | 19.000 |
4 proz. Mähr. Landeskultur-Bank, Kommunal-Oblig., 54 1/2j., verl., 1/6, 1/12..... | 189.000 |
16,512.460 |
4 proz. Albrechtsbahn-Schuld in Silber, fl., 1/1, 1/7,.... | 70.800 |
4 proz. Galizische Karl-Ludwig-Bahn-Schuld, 1/1, 1/7... |
2,403.600 |
4 proz. Albrechtsbahn-Prior., Silber, 1/5, 1/11..... | 820.000 |
4 proz. Galizische Karl-Ludwig-Bahn-Prior., Silber, 1/1, 1/7 | 480.800 |
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1870, K, konvert., 1/3, 1/9... | 692.000 |
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1878, K, konvert., 1/3, 1/9... | 188.400 |
4 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1.887, Silber, 1/1, 1/7..... | 979.600 |
3 1/2proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1903, K, 1/3, 1/9...... | 440.000 |
4 proz. Galiz. Bodenkredit-Verein-Pfdbr., 56j., verl. in K, 30/6, 31/12........ | 60.000 |
4 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdbr. d. Kgr. Galiien u. Lod., 30/6, 31/12, 51 1/2j., i. K, rückz......... | 30.000 |
4 1/2 proz. Gliz. Landesbahn-Pfdbr. d. Kgr. Galizien u. Lod., 30/6, 31/12, 51 1/2 j., i. K, rückz......... | 168.300 |
4 1/2proz. Galiz. Landesbahn-Kommunal-Oblig., III Em., 51 1/2 j., i. K, verl., K, 1/4, 1/10.... | 150.000 |
6,483.500 |
4 proz. Anleihen der Stadt und Handelskammer Triest, 1/1, 1/7, verl., ö. W...... | 426.400 |
4 proz. Laibach-Stein-Lokalbahn, ö. W. fl., 1/1, 1/7.... | 19.600 |
4 proz. Czernowitz-Nowosielitza Prior., K, 1/1, 1/7.... | 784.400 |
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1888, ö. W., 1/6, 1/12......... | 28.000 |
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1891, ö, W., 1/4, 1/10......... | 30.000 |
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1904, K, 1/6, 1/12......... | 629.800 |
687.800 |
4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn-Ges. Prior., Em. 1894, in K, 1/1, 1/7.. | 2,945.000 |
4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn-Ges. Prior., Em. 1884, Silber, 1/5, 1/11 | 782.400 |
3,727.400 |
L'AUSTRIA, la CECOSLOVACCHIA, l'ITALIA, la POLONIA, il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO,
la ROMANIA, desiderosi di regolare le questioni che riguardano
il ritiro dalla gestione della Cassa Postale di risparmio in Vienna
dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore
territorio austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo,
le Alte Parte Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari
I QUALI, doper aver depositato i loro Pieni
Poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto
segue:
Gli Stati Contraenti ai quali fu trasferito
un territorio dell'anteriore Impero d'Austria o che sono sorti
dal crollo dello stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in
conformitŕ delle disposizioni deila presente Convenzione
all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso la Cassa Postale
di risparmio in Vienna, che spettano ai loro apprtenenti, come
pure di quelli che spettano ad autaritŕ, uffici, istituti
e simili dello Stato, civili e militari, anteriormente austriaci
o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa
Postale di risparmio, fuori della Repubblica d'Austria sul territorio
di detti Stati.
I crediti non assunti dagli altri Stati Contraenti
vengono assunti dall'Austria.
Ciascuno degli Stati suaccennati incaricherŕ
uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione
di tutte le operazioni risultanti da questa convenzione.
La presente Convenzione non si applica ŕ
crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso
la Cassa Postale di risparmio in Vienna.
Sarŕ considerato come giorno di liquidazione,
in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato
un altro termine, fultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione
entrerŕ in vigore a sensl dell'art, 20.
Quali appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore
territorio dell'Impero austriaco, i cui crediti debbano trasferirsi
agli istituti nazionali, si considerano di regola quei depositnti
a risparmio e detentori di conto-check che, al momento della conversione
della valuta austriaca (26 marzo 1919), avevano la loro ordinaria
residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato e da quel
tempo non l'hanno abbandonato. Un cambiamento temporaneo della
dimora, specialmente se causato dallo stato di guerra, non va
considerato come cambiamento dell'ordinaria residenza (sede).
Per depositanti a risparmio e detentori di contochéque
che dopo il termine suíndicato hanno trasferito la propria
residenza (sede) dal territorio di uno Stato successore in quello
di un'altro, eccettuata l'Austria, č decisiva per l'assunzione
dei loro crediti la loro cittadinanza all'entrata in vigore di
questa Convenzione.
Per succursali di istituti di credito e di
imprese d'ogni specie, per amministrazioni di proprietŕ
fondarie e simili, va considerato come sede il loro luogo d'esercizio.
Riguardo ai cittadini che avevano la loro residenza
(sede) in un territorio situato fuori dell'anteriore Impero austriaco
e di lŕ si sono trasferiti nello Stato di pertinenza o
sono rimasti all'estero, sono contenute disposizioni dettagliate
nella parte seconda della presente Convenzione.
Riguardo ai conti tenuti dalla Cassa Postale
di risparmio in vecchie corone austriache gli Stati cantraenti
si riservano il diritto di non riconoscere o di riconoscere solo
in parte un eventuale aumento avvenuto dopo la conversione della
valuta austriaca (26 marzo 1919), in quanto l'aumento non derivi
da accreditamenti degli interessi del conto, o da assegnamenti
di un credito spettante allo stesso isti tuto nazionale.
L'importo totale dei crediti per tale modo
uscenti dalla gestione della Cassa Postale di risparmio sarŕ
espresso uniformemente in corone.
A coprimento di questo importo totale la Cassa
Postale di risparmio metterŕ a disposizione degli istituti
nazionali assuntori i valori esposti nell'art. 9.
La ripartizione da farsi fra gli Stati contraenti,
eccettuata l'Austria degli attivi della Cassa Postale di risparmio
ceduti a coprimento, sarŕ eseguita secondo lenorme dell'
art 10.
Oltre ai crediti di risparmio e di contocheck
saranno trasferiti agli istituti incaricati della assunzione,
a richiesta delle parti interessate, anche i depositi di titoli
che sono custoditi e amministrati dalla Cassa Postale di risparmio
per conto di cittadini appartenenti ai rispettivi territori e
dimoranti fuori dell'Austria. Peró la cittadinanza deve
essere stata acquistata in conformitŕ alle disposizioni
del Trattato di pace di San Germano, o rispettivamente dei trattati
relativi. I crediti in contanti derivanti da operazioni della
Cassa Postale di risparmio in carte di valore, che sono registrati
dalla stessa in vecchie corone austriache, vanno constatati secondo
le massime fissate all'art. 8 e saranno aggiunti ai crediti trasferiti
che derivano dai servizi di conto-check e di risparmio. All'incontro,
i crediti in contariti registrati in altra valuta non verranno
compresi nell'importo totale trasferito, ma sarannó estradati
in questa valuta.
Colla esecuzione di questa Convenzione la Cassa
Postale di risparmio viene esorrerata da ogni ulteriore obbligo
di fronte a quelle parti, i cui crediti passano dalla sua gestione
a quella dell'istituto al quale sono stati trasferiti. Gli istituti
assuntori subentreranno riguardo ai crediti assunti negli obblighi
della Cassa Postale di risparmio, colla restrizione che non sarŕ
necessario di fare la conversione dei creiditi nella valuta nazionale
se non dopo ricevuti tutti i conprimenti previsti nella parte
IV di questa Convenzione e soltanto entro i limiti di questi coprimenti.
Resta peró rimesso agli Stati contraenti
stessi di stabilire in che modo e con quale importo l'istituto
assuntore debba soddisfare gli aventi diritto:
Le attivitŕ ricevute a copertura non
potranno essere impiegate per la realizzazione di denari strettamente
appartenenti allo Stato e depositati su conti di Stato, se non
dopo che siano soddisfatti tutti gli altri avventi diritto.
Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel
servizio di risparmio si osserverŕ il procedimento seguente:
Gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria,
in cruanto non sia giá avvenuto, inviteranno con pubblico
avviso i loro cittadini (art. 2) a denunciare i loro crediti di
risparmio entro un dato termine presso gli uffici da designarsi.
Il termine non potrŕ sorpassare lo spazio ditempo di tre
mesi dopo l'entrata in vigore di questa convenzione. Contemporaneamente
alla denuncia, i depositanti dovranno consegnare i libretti di
risparmio disdetti per saldo.
In questa occasione i depositanti, che, al
momento della conversione della valuta austriaca avevano la loro
residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato contraente,
dovranno fornire la prova di questa residenza (sede).
All'incontro i depositanti a risparmio, che,
dopo la conversione della valuta hanno trasferito la loro residenza
(sede) dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di
un altro, eccettuata l'Austria, o da un territorio situato fuori
dell'anteriore Impero austriaco nello Stato di pertinenza, come
pure i depositanti a risparmio che hanno mantenuto la loro residenza
(sede) fuori del territorio dell'anteniore Stato austriaeo, dovranno
comprovare tanto l'attuale residenza (sede) come la loro cittadinanza.
La cittadinanza deve essere stata acquistata in conformitŕ
alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano o rispottivamente
dei Trattati relativi.
Se il depositante a risparmio č morto,
č decisiva per l'assegnazione del suo credito la sua ultima
residenza (sede) rispettivamente la sua cittadinanza (pertinenza).
Per persone giuridiche che hanno cessato di sussistére
é decisiva la loro ultima sede.
Se un depositante a risparmio, che dopo la
conversione della valuta austriaca ha trasferito la propria rasidenza
(sede) nel suo Stato di pertinenza, chiede l'assunzione in un
blocco nazionale, si farŕ luogo alla sua richiesta soltanto
se dopo la conversione della valuta non fu fatto nessun versamento.
Gli accreditamenti d'interessi non si considerano come versamenti.
Se il libretto di risparmio č andato
perduto, il depositante all'atto della notifica dovrá fare
la denuncia di perdita, chiedendo che sia iniziata la procedura
di ammortizzazione a sensi dell'art. 14 della legge 28 maggio
1882, R. G. Bl. N. 56. La procedura di ammortizzazione e l'assegnazione
a un blocco nazionale in base al risultato degli accertannenti
sarŕ seguita dalla Cassa Postale di risparmio di concerta
col rispettivo Stato contraente.
Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni,
il rispettivo Stato contraente notificherá alla Cassa Postale
di risparmio i singoli depositanti a risparmio appartenenti al
proprio blocco nazionale. Dopo la revisione contabile da parte
della Cassa Postale di risparmio, i crediti di risparmio di tutti
i depositanti appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo
lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo
giorno, costituiscono il blocco di crediti a risparmio del rispettivo
Stato contraente.
I depositi a risparmio non notificati da parte
degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, spettano al blocco
di crediti dell'Austria. Peró tutti i depositi che al 26
marzo 1919 erano giŕ prescritti o che dopo questo termine
passano in prescrizione a sensi degli art. 15 et 16 della legge
28 maggio 1882, R. G. Bl. N. 56, si devolver anno allo Stato nel
cui territorio č situato l'ufficio postale che ha emesso
il libretto di deposito.
Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel
servizio dei check si osserverŕ il procedimento seguente.
La Cassa Postale di risparmio compilerŕ
provvisoriamente secondo le direttive statuite nell'art. 2 i blocchi
di crediti dei singoli Stati contraenti in base alle sue registrazioni.
La Cassa Postale di risparmio d'accordo cogli istituti assuntori
informerŕ i detentori di conti della loro provvisoria assegnazione
a un determinato blocco di crediti. Se ne risulta che la residenza
(sede) di un detentore di conto-check indicato dalla Cassa Postale
di risparmio corrispande alla residenza (sede) al znomento della
separazione monetaria, o che si tratta solo di un cambiamento
di domicilio (sede) entro il territorio dello stesso Stato, non
occorre nessun altra prova da parte dél detentore di conto
per la definitiva assegnazione al rispettiovo blocco nazionale.
Se, invece, si tratta di un trasferimento di residenza (sede)
nel territorio di un altro Stato succesore o di trasferimento,
da un paese situato fuori delfanteriore Impero austriaco, nello
Stato di pertinenza allora il detentore di conto dovrŕ
comprovare la sua attuale cittadinanza e la sua residenza (sede).
Nel caso che il detentore di un conto-check tenuto in banconote
austriache stampigliate, il quale dopo la conversione della valuta
austriaca abbia trasferito la propria residenza (sede) nel suo
Stato di pertinenza chieda l'assunzione del suo avere in un blocco
nazionale, si fara luogo alla sua richiesta, dopo comprovata l'attuale
cittadinanza e residenza (sede), soltanto quando il suo conto
non abbia subito dei cambiamenti in seguito a ulteriore utilizzazione
(versamenti, assegnamenti e prelevamenti). Gli acereditamenti
di interessi non si considerano come cambiamenti.
Se il detentore di un conto č morto,
č decisivo il suo ultimo domicilio prima della conversione
della valuta austriaca in mancanza di questa, il suo ultimo incolato.
Per le persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, č
decisiva la loro ultima sede.
Se il detentore di un conto entro il termine
di un mese dopo la notificazione non dichiara espressamente di
voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio il suo credito,
si considera come definitiva la sua assegnazione al blocco nazionale,
dopo fornite eventualmente le prove necessarie.
Dopo eseguite le eventuali rettifiche e irtegrazioni,
ciascuno Stato contraente approverŕ l'assegnazione dei
singoli detentori di contocheck al proprio blocco di crediti.
I crediti di tutti i detentori di conto-check appartenenti a un
blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione
e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di
crediti nel servizio dei check del rispettivo Stato contraente.