Annexe.

Listes des titres afférents ŕ l'article 9.

Par. 2.

I. Rentes d'Etat d'avant guerre autrichiennes.

a) Dette genérale d'Etat.

Sommes nomin les en couronnes

4% Mairente avec coupons ŕ partir du 18 Mai 1919....
31,100.000
  
4% Julirente avec coupons ŕ partir du Ier Juillet 1919...
10,300.000
  
4.2% Februarrente avec coupons á partir du Ier Aoűt 1919..
12,000.000

b) Dette autrichienne d'Etat.

4% Österreichische Kronenrente avec coupons ŕ partir du Ier Septembre 1919.....
28,600.000
 82,000.000

II. Titres pour lesquels les Etais nationaux ont un intéręt spécial (Article 10, par. 2).

1. République Tchécoslovaque.

5 1/4 proz. Franz Josef-Bahn-Schuld Silber, 1/1, 1/7..... 84.800
  
5 1/4 proz. Elisabethbahn Linz-Budweis, Aktien ö. W., Silber, 1/1, 1/7......
26.800
  
4 proz. Franz Josef-Bahn, Prior., Em. 1884, Silber, 1/4, 1/10
216.400
  
3 proz. Lokaleisenbahn Ges. österr., Prior., K, 1/1, 1/7....
2,000.400
  
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, Konvert, fl. 1/3, 1/9.......
1,602.800
  
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, konvert, Em. 1903, K, 1/3, 1/9....
387.200
  
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., B, Konvert, Silber, 1/5, 1/11.......
1,343.600
  
3 1/2proz. Nordwestbahn, österr., Prior., B. Em. 1903, K, 1/5, 1/11.........
780.600
  
4 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., Em. 1885, Silber, 1/4, 1/10.......
65.600
  
3 proz. Staatseisenbahn-Gesellsch., Prior., Ergänzungsnetz (500 frs., 480 K), 1/3, 1/9...
960
  
4 proz. Böhm. Nordbahn, Schuld, steuerfr., K, 1/1, 1/7...
35.000
  
4 proz. Nordwestbahn, Schuldschr. österr. u. Südnordd. Verbindungsbahn, 1/1, 1/7...
40.000
  
4 proz. Pilsen-Priesen Bahn, Schuld in fl. ö. W., 1/1, 1/7
582.000
  
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior., Em. 1885, Silber, 1/1, 1/7
380.600
  
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior., Em. 1895, in K, 1/1, 1/7..
1,830.200
  
4 proz. Mährische Grenzbahn, Prior., in K, 1/3, 1/9...
766,200
  
4 proz. Mährische-schles. Zentral bahn, Prior., in K, 1/1, 1/7
3,125.600
  
4 proz. Pilsen-Priesen Bahn, Prior., 150 fl., Silber, 1/1, 1/7.........
639.100
  
4 proz. Südnorddeutsche Verbindungsbahn, Prior., Silber, 1/1, 1/7.......
283.200
  
4 proz. Buschtěhrader Bahn, Em. 1896, K, 1/4, 1/10....
108.600
  
4 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1891, Silber, 1/1, 1/7.........
51.000
  
3 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1893, K, 1/1, 1/7
1.600
  
4 proz. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, Em. 1889, zur Konv. eingereicht, Silber, 1/1, 1/7
427,200
  
4 proz. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, österr. Str., Em. 1889, zur Konv. eingereicht, Silber, 1/1, 1/7........
157.200
  
3 1/2proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2 j., in K, verl., 1/3, 1/9
142.400
  
3 1/2proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2j., in K, 1/6, 1/12..
185.400
  
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 50j., verl., ö. W., 1/5, 1/11.....
120.800
  
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78j., verl. in K, 1/2, 1/8.....
150.200
  
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78j., verl. in K, 1/5, 1/11.....
130.000
  
4 proz. Böhm. Landesbank, Meliorations-Schuldsch., 78j., verl. in K, 1/2, 1/8.....
368.000
  
4 proz. Böhm. Landesbank, Eisenbahn-Schuld, in K, 78j., verl., 1/3, 1/9........
257.000
  
4 proz. Mähr. Hypothekenbank,. 54 1/2j., verl., ö. W., 1/2, 1/8
19.000
  
4 proz. Mähr. Landeskultur-Bank, Kommunal-Oblig., 54 1/2j., verl., 1/6, 1/12.....
189.000
 16,512.460

2. République Polonaise.

4 proz. Albrechtsbahn-Schuld in Silber, fl., 1/1, 1/7,.... 70.800
  
4 proz. Galizische Karl-Ludwig-Bahn-Schuld, 1/1, 1/7...
2,403.600
  
4 proz. Albrechtsbahn-Prior., Silber, 1/5, 1/11.....
820.000
  
4 proz. Galizische Karl-Ludwig-Bahn-Prior., Silber, 1/1, 1/7
480.800
  
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1870, K, konvert., 1/3, 1/9...
692.000
  
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1878, K, konvert., 1/3, 1/9...
188.400
  
4 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1.887, Silber, 1/1, 1/7.....
979.600
  
3 1/2proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1903, K, 1/3, 1/9......
440.000
  
4 proz. Galiz. Bodenkredit-Verein-Pfdbr., 56j., verl. in K, 30/6, 31/12........
60.000
  
4 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdbr. d. Kgr. Galiien u. Lod., 30/6, 31/12, 51 1/2j., i. K, rückz.........

30.000
  
4 1/2 proz. Gliz. Landesbahn-Pfdbr. d. Kgr. Galizien u. Lod., 30/6, 31/12, 51 1/2 j., i. K, rückz.........

168.300
  
4 1/2proz. Galiz. Landesbahn-Kommunal-Oblig., III Em., 51 1/2 j., i. K, verl., K, 1/4, 1/10....
150.000
  
 6,483.500

3. Le Royaume d'Italie.

4 proz. Anleihen der Stadt und Handelskammer Triest, 1/1, 1/7, verl., ö. W......
426.400

4. Le Royaume des Serbes, Croates et Slovčnes.

4 proz. Laibach-Stein-Lokalbahn, ö. W. fl., 1/1, 1/7....


19.600

5. Le Royaume de Roumanie.

4 proz. Czernowitz-Nowosielitza Prior., K, 1/1, 1/7....


784.400

III. Titres intéressant plusieurs Etats nationaux.

1. Tchécoslovaquie-Pologne.

4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1888, ö. W., 1/6, 1/12.........
28.000
  
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1891, ö, W., 1/4, 1/10.........
30.000
  
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1904, K, 1/6, 1/12.........
629.800
  
 687.800

2. Pologne et Roumanie.

4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn-Ges. Prior., Em. 1894, in K, 1/1, 1/7..
2,945.000
  
4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn-Ges. Prior., Em. 1884, Silber, 1/5, 1/11
782.400
  
 3,727.400

CONVENZIONE.

L'AUSTRIA, la CECOSLOVACCHIA, l'ITALIA, la POLONIA, il REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, la ROMANIA, desiderosi di regolare le questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa Postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parte Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari

Il presidente federale della repubblica d'Austria:

il Signor Rémi Kwiatkowski,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,

Il presidente della repubblica Cecoslovacca:

il Signor Vlastimil Kybal,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario,

Sua Maestŕ il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielma Imperiali,

Senatore del Regno, Ambasciatore,

Il capo dello Stato Polacco:

il Signor MaciejLoret,

Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma,

Sua Maestŕ il Re di Romania:

il Signor Ef Antonesco,

Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest,

Sua Maestŕ il Re dei Serbi,

Croati e Sloveni:

il Signor Ottokar Rybár,

ex deputato,

I QUALI, doper aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Prima Parte.

Disposizioni Generali.

Articolo Primo.

Gli Stati Contraenti ai quali fu trasferito un territorio dell'anteriore Impero d'Austria o che sono sorti dal crollo dello stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in conformitŕ delle disposizioni deila presente Convenzione all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso la Cassa Postale di risparmio in Vienna, che spettano ai loro apprtenenti, come pure di quelli che spettano ad autaritŕ, uffici, istituti e simili dello Stato, civili e militari, anteriormente austriaci o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa Postale di risparmio, fuori della Repubblica d'Austria sul territorio di detti Stati.

I crediti non assunti dagli altri Stati Contraenti vengono assunti dall'Austria.

Ciascuno degli Stati suaccennati incaricherŕ uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione di tutte le operazioni risultanti da questa convenzione.

La presente Convenzione non si applica ŕ crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio in Vienna.

Sarŕ considerato come giorno di liquidazione, in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato un altro termine, fultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione entrerŕ in vigore a sensl dell'art, 20.

Articolo 2.

Quali appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore territorio dell'Impero austriaco, i cui crediti debbano trasferirsi agli istituti nazionali, si considerano di regola quei depositnti a risparmio e detentori di conto-check che, al momento della conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), avevano la loro ordinaria residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato e da quel tempo non l'hanno abbandonato. Un cambiamento temporaneo della dimora, specialmente se causato dallo stato di guerra, non va considerato come cambiamento dell'ordinaria residenza (sede). Per depositanti a risparmio e detentori di contochéque che dopo il termine suíndicato hanno trasferito la propria residenza (sede) dal territorio di uno Stato successore in quello di un'altro, eccettuata l'Austria, č decisiva per l'assunzione dei loro crediti la loro cittadinanza all'entrata in vigore di questa Convenzione.

Per succursali di istituti di credito e di imprese d'ogni specie, per amministrazioni di proprietŕ fondarie e simili, va considerato come sede il loro luogo d'esercizio.

Riguardo ai cittadini che avevano la loro residenza (sede) in un territorio situato fuori dell'anteriore Impero austriaco e di lŕ si sono trasferiti nello Stato di pertinenza o sono rimasti all'estero, sono contenute disposizioni dettagliate nella parte seconda della presente Convenzione.

Riguardo ai conti tenuti dalla Cassa Postale di risparmio in vecchie corone austriache gli Stati cantraenti si riservano il diritto di non riconoscere o di riconoscere solo in parte un eventuale aumento avvenuto dopo la conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), in quanto l'aumento non derivi da accreditamenti degli interessi del conto, o da assegnamenti di un credito spettante allo stesso isti tuto nazionale.

Articolo 3.

L'importo totale dei crediti per tale modo uscenti dalla gestione della Cassa Postale di risparmio sarŕ espresso uniformemente in corone.

A coprimento di questo importo totale la Cassa Postale di risparmio metterŕ a disposizione degli istituti nazionali assuntori i valori esposti nell'art. 9.

La ripartizione da farsi fra gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria degli attivi della Cassa Postale di risparmio ceduti a coprimento, sarŕ eseguita secondo lenorme dell' art 10.

Articolo 4.

Oltre ai crediti di risparmio e di contocheck saranno trasferiti agli istituti incaricati della assunzione, a richiesta delle parti interessate, anche i depositi di titoli che sono custoditi e amministrati dalla Cassa Postale di risparmio per conto di cittadini appartenenti ai rispettivi territori e dimoranti fuori dell'Austria. Peró la cittadinanza deve essere stata acquistata in conformitŕ alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano, o rispettivamente dei trattati relativi. I crediti in contanti derivanti da operazioni della Cassa Postale di risparmio in carte di valore, che sono registrati dalla stessa in vecchie corone austriache, vanno constatati secondo le massime fissate all'art. 8 e saranno aggiunti ai crediti trasferiti che derivano dai servizi di conto-check e di risparmio. All'incontro, i crediti in contariti registrati in altra valuta non verranno compresi nell'importo totale trasferito, ma sarannó estradati in questa valuta.

Articolo 5.

Colla esecuzione di questa Convenzione la Cassa Postale di risparmio viene esorrerata da ogni ulteriore obbligo di fronte a quelle parti, i cui crediti passano dalla sua gestione a quella dell'istituto al quale sono stati trasferiti. Gli istituti assuntori subentreranno riguardo ai crediti assunti negli obblighi della Cassa Postale di risparmio, colla restrizione che non sarŕ necessario di fare la conversione dei creiditi nella valuta nazionale se non dopo ricevuti tutti i conprimenti previsti nella parte IV di questa Convenzione e soltanto entro i limiti di questi coprimenti.

Resta peró rimesso agli Stati contraenti stessi di stabilire in che modo e con quale importo l'istituto assuntore debba soddisfare gli aventi diritto:

Le attivitŕ ricevute a copertura non potranno essere impiegate per la realizzazione di denari strettamente appartenenti allo Stato e depositati su conti di Stato, se non dopo che siano soddisfatti tutti gli altri avventi diritto.

Seconda parte.

Accertamento dei Blocchi di Credito da Ritirarsi.

Articolo 6.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio di risparmio si osserverŕ il procedimento seguente:

Gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, in cruanto non sia giá avvenuto, inviteranno con pubblico avviso i loro cittadini (art. 2) a denunciare i loro crediti di risparmio entro un dato termine presso gli uffici da designarsi. Il termine non potrŕ sorpassare lo spazio ditempo di tre mesi dopo l'entrata in vigore di questa convenzione. Contemporaneamente alla denuncia, i depositanti dovranno consegnare i libretti di risparmio disdetti per saldo.

In questa occasione i depositanti, che, al momento della conversione della valuta austriaca avevano la loro residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato contraente, dovranno fornire la prova di questa residenza (sede).

All'incontro i depositanti a risparmio, che, dopo la conversione della valuta hanno trasferito la loro residenza (sede) dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un altro, eccettuata l'Austria, o da un territorio situato fuori dell'anteriore Impero austriaco nello Stato di pertinenza, come pure i depositanti a risparmio che hanno mantenuto la loro residenza (sede) fuori del territorio dell'anteniore Stato austriaeo, dovranno comprovare tanto l'attuale residenza (sede) come la loro cittadinanza. La cittadinanza deve essere stata acquistata in conformitŕ alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano o rispottivamente dei Trattati relativi.

Se il depositante a risparmio č morto, č decisiva per l'assegnazione del suo credito la sua ultima residenza (sede) rispettivamente la sua cittadinanza (pertinenza). Per persone giuridiche che hanno cessato di sussistére é decisiva la loro ultima sede.

Se un depositante a risparmio, che dopo la conversione della valuta austriaca ha trasferito la propria rasidenza (sede) nel suo Stato di pertinenza, chiede l'assunzione in un blocco nazionale, si farŕ luogo alla sua richiesta soltanto se dopo la conversione della valuta non fu fatto nessun versamento. Gli accreditamenti d'interessi non si considerano come versamenti.

Se il libretto di risparmio č andato perduto, il depositante all'atto della notifica dovrá fare la denuncia di perdita, chiedendo che sia iniziata la procedura di ammortizzazione a sensi dell'art. 14 della legge 28 maggio 1882, R. G. Bl. N. 56. La procedura di ammortizzazione e l'assegnazione a un blocco nazionale in base al risultato degli accertannenti sarŕ seguita dalla Cassa Postale di risparmio di concerta col rispettivo Stato contraente.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni, il rispettivo Stato contraente notificherá alla Cassa Postale di risparmio i singoli depositanti a risparmio appartenenti al proprio blocco nazionale. Dopo la revisione contabile da parte della Cassa Postale di risparmio, i crediti di risparmio di tutti i depositanti appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti a risparmio del rispettivo Stato contraente.

I depositi a risparmio non notificati da parte degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, spettano al blocco di crediti dell'Austria. Peró tutti i depositi che al 26 marzo 1919 erano giŕ prescritti o che dopo questo termine passano in prescrizione a sensi degli art. 15 et 16 della legge 28 maggio 1882, R. G. Bl. N. 56, si devolver anno allo Stato nel cui territorio č situato l'ufficio postale che ha emesso il libretto di deposito.

Articolo 7.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio dei check si osserverŕ il procedimento seguente.

La Cassa Postale di risparmio compilerŕ provvisoriamente secondo le direttive statuite nell'art. 2 i blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti in base alle sue registrazioni. La Cassa Postale di risparmio d'accordo cogli istituti assuntori informerŕ i detentori di conti della loro provvisoria assegnazione a un determinato blocco di crediti. Se ne risulta che la residenza (sede) di un detentore di conto-check indicato dalla Cassa Postale di risparmio corrispande alla residenza (sede) al znomento della separazione monetaria, o che si tratta solo di un cambiamento di domicilio (sede) entro il territorio dello stesso Stato, non occorre nessun altra prova da parte dél detentore di conto per la definitiva assegnazione al rispettiovo blocco nazionale. Se, invece, si tratta di un trasferimento di residenza (sede) nel territorio di un altro Stato succesore o di trasferimento, da un paese situato fuori delfanteriore Impero austriaco, nello Stato di pertinenza allora il detentore di conto dovrŕ comprovare la sua attuale cittadinanza e la sua residenza (sede). Nel caso che il detentore di un conto-check tenuto in banconote austriache stampigliate, il quale dopo la conversione della valuta austriaca abbia trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza chieda l'assunzione del suo avere in un blocco nazionale, si fara luogo alla sua richiesta, dopo comprovata l'attuale cittadinanza e residenza (sede), soltanto quando il suo conto non abbia subito dei cambiamenti in seguito a ulteriore utilizzazione (versamenti, assegnamenti e prelevamenti). Gli acereditamenti di interessi non si considerano come cambiamenti.

Se il detentore di un conto č morto, č decisivo il suo ultimo domicilio prima della conversione della valuta austriaca in mancanza di questa, il suo ultimo incolato. Per le persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, č decisiva la loro ultima sede.

Se il detentore di un conto entro il termine di un mese dopo la notificazione non dichiara espressamente di voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio il suo credito, si considera come definitiva la sua assegnazione al blocco nazionale, dopo fornite eventualmente le prove necessarie.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e irtegrazioni, ciascuno Stato contraente approverŕ l'assegnazione dei singoli detentori di contocheck al proprio blocco di crediti. I crediti di tutti i detentori di conto-check appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti nel servizio dei check del rispettivo Stato contraente.


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